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Il Garante degli studenti

(art. 21 Reg. didattico L-39; art. 20 Reg. didattico LM-87; art. 21 Reg. didattico LM-94)

1. Il Garante degli studenti ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto del presente Regolamento, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione. Il Garante degli studenti vigila affinché le attività che si svolgono presso l’Ateneo – didattica, ricerca e servizi – e che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo.
2. Il Garante è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli studenti.
3. Il Garante, sulla base di una segnalazione ricevuta o d’ufficio, compie ogni atto necessario per l’istruttoria dei fatti al fine di promuovere possibili soluzioni tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi, nonché delle caratteristiche del caso, con il fine precipuo di tutelare i diritti degli studenti.
4. Il Garante interviene in base ad una istanza e/o segnalazione presentata in forma scritta o personalmente. Gli studenti sono invitati ad accompagnare la richiesta di appuntamento con la sommaria descrizione del tema oggetto della segnalazione per poter promuovere un efficace e tempestivo avvio dell’istruttoria, previa verifica della congruità della questione rispetto alle specifiche competenze del Garante.

Il Garante degli studenti è il Prof. Carlo Gelosi
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Linee guida per la procedura di segnalazione di criticità

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