Permessi di Soggiorno

a cura* di Antonio Casciano

 

Per ottenere il visto

E’ necessario mettersi in contatto con la segreteria e pagare la quota d’iscrizione ai corsi per il rilascio della lettera d’invito da presentare in Ambasciata o Consolato al fine di ottenere il visto.

 

Soggiorno per periodi NON superiori a tre mesi

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno,

 

- se provengono da Paesi che aderiscono all'Accordo di Schengen dovranno presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trovano (dichiarazione di presenza).

 

- se invece provengono da Paesi che non aderiscono all’Accordo di Schengen, hanno l’obbligo di farsi apporre il timbro Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

 

Si comunica che l'impronta del timbro Schengen apposta sul passaporto alla frontiera o la copia della dichiarazione di presenza presentata in questura, dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (in quanto le stesse costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia).

L'inosservanza da parte dello straniero degli adempimenti sopra indicati, ne determina l'espulsione (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 25/07/1998 n.286 e successive modifiche).

 

 

Soggiorno per periodi superiori a tre mesi

Coloro i quali sono in possesso di un visto della durata superiore a tre mesi che richiedono il permesso/carta di soggiorno per le tipologie sotto elencate dovranno seguire una particolare procedura presso le Poste che verrà loro comunicata all'arrivo presso l'Università.:
-Adozione
-Affidamento
-Aggiornamento della carta di soggiorno
-Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
-Attesa occupazione
-Attesa riacquisto cittadinanza
-Asilo politico rinnovo
-Carta di soggiorno per stranieri
-Conversione permesso di soggiorno
-Duplicato della carta di soggiorno
-Duplicato Permesso di soggiorno
-Famiglia
-Famiglia minore 14-18 anni
-Lavoro Autonomo
-Lavoro Subordinato
-Lavoro casi particolari previsti
-Lavoro subordinato-stagionale
-Missione
-Motivi Religiosi
-Residenza elettiva
-Ricerca scientifica
-Status apolide rinnovo
-Studio
-Tirocinio formazione professionale
-Turismo
    La durata del permesso non può comunque essere:
    a) superiore a tre mesi per affari e turismo;
    b) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione

    Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; superiore a due anni per lavoro autonomo,

    per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

 

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E' competente esclusivamente la Questura per coloro i quali richiedono il permesso/carta di soggiorno per per le seguenti tipologie:
-asilo politico (richiesta – rilascio)
-cure mediche
-gara sportiva
-giustizia
-integrazione minore
-minore età
-motivi umanitari
-richiesta status apolide (rilascio)
-vacanze lavoro
 

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Dovranno invece recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) dove compileranno i moduli di richiesta che poi dovranno consegnare negli uffici postali abilitati, coloro i quali richiedono il permesso/carta di soggiorno per per le seguenti tipologie:
-lavoratori subordinati che entrano con i flussi
-lavoratori "fuori quota" (come gli infermieri, i dirigenti, gli artisti)
-motivi familiari
 



Per tutti

E' consigliabile, sia per coloro i quali vengono in Italia per periodi non superiori ai tre mesi, sia per coloro i quali hanno un visto della durata superiore a tre mesi, portare con se dal proprio Paese:
1) Passaporto
2) Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e/o infortuni, valida per il periodo di durata del permesso di soggiorno

 



*  fonti:
http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/ingresso.htm
http://www.portaleimmigrazione.it/

Normativa relativa al tema trattato:

Telegramma 7 agosto 2007 (dichiarazione di presenza)

Decreto 26 luglio 2007

Legge 28 maggio 2007, n.68